Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOC GARDA COLLI MANTOVANI

E’ stata pubblicata nella G.U. n. 191 del 17/08/2022 la proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOC GARDA COLLI MANTOVANI”.

Si segnalano gli aspetti più rilevanti:

Denominazione e Vini: si prevedono solo le seguenti tipologie, specificazioni e menzioni (con contestuale eliminazione delle preesistenti specificazioni di vitigno):

“Garda Colli Mantovani” bianco, anche passito (categoria vino), vendemmia tardiva e riserva.
“Garda Colli Mantovani” rosso, anche superiore (categoria vino) e riserva.
“Garda Colli Mantovani” Chiaretto.

Per ognuna di queste viene modificata:

la relativa base ampelografica (art. 2).
le specifiche caratteristiche al consumo (art. 6).
il legame con l’ambiente geografico (art. 9).

Etichettatura e Presentazione: si segnala l’inserimento della menzione tradizionale “Rubino” per la sola tipologia -rosso superiore.
Confezionamento: si disciplinano i seguenti profili:

Immissione al consumo in bottiglie di vetro del volume nominale massimo di 3 litri -tranne per le bottiglie di forma tradizionale bordolese, borgognotta, renana fino alla capacità massima di 9 litri.
Consentito, salvo che per le menzioni, l’uso di specifici contenitori alternativi al vetro da 2 a 6 L.
Divieto di uso di tappo a corona.

Norme per la viticoltura:

Fissato un numero minimo di ceppi ad ettaro per i nuovi impianti ed i reimpianti.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati.
Modificati i valori delle uve destinate alla vinificazione (Resa massima uva/ha e Grado volumico naturale minimo).
Prevista (per il bianco passito) la cernita delle uve in vigneto.

Norme di vinificazione:

Previsto l’appassimento delle uve (solo per alcune tipologie), con relativo specifico periodo di fermentazione e rifermentazione
Previsto un periodo di invecchiamento minimo (solo per il “riserva”)
Ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve (per tutte le tipologie)
Consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini (solo per alcune tipologie)
Modificate la resa massima dell’uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro

Le eventuali osservazioni dovranno essere inviate dagli interessati al MIPAAF (pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in G.U.

Si ricorda che tutti i provvedimenti normativi rilevanti per il settore vino e i testi aggiornati dei disciplinari di produzione (muniti di scheda di ricostruzione storica) possono essere consultati anche all’interno delle Banche Dati Giuridiche UIV .

Al seguente link è possibile visualizzare una presentazione delle stesse Video Presentazioni BD-UIV

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