Modifica disciplinare “LIGURIA DI LEVANTE”

Decreto concernente modifica ordinaria del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta dei vini “Liguria di Levante”, relativa alla rettifica dell’articolo 5 dello stesso disciplinare.

Il comma 1 dell’articolo 5 del disciplinare di produzione dell’Indicazione Geografica Protetta dei vini “Liguria di Levante”, è sostituito dal testo allegato al Decreto 12 maggio 2021, prot. n. 219262, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed in G.U. 20 maggio 2021, n. 119, eliminando l’obbligo dell’imbottigliamento all’interno della Provincia della Spezia.

Considerato che la previsione dell’obbligo di imbottigliamento in zona non era presente nel preesistente disciplinare, né è stata presentata al Ministero richiesta per un suo inserimento, e che, pertanto, detta previsione all’articolo 5, comma 1, trattasi di un mero errore verificatosi in sede di predisposizione del testo di disciplinare di cui trattasi.

Si aggiorna l’art.5 comma 1 del disciplinare “Liguria di Levante” IGT come segue:

5.1 – Vinificazione ed Elaborazione

Le diverse tipologie previste all’art. 1 devono essere vinificate ed elaborate all’interno dell’intero territorio della Provincia di La Spezia.

Tutti i provvedimenti normativi rilevanti per il settore vino e i testi aggiornati dei disciplinari di produzione (muniti di scheda di ricostruzione storica) possono essere consultati anche all’interno delle Banche Dati Giuridiche UIV .

Al seguente link è possibile visualizzare una presentazione delle stesse Video Presentazioni BD-UIV

 

Normative, Vino
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